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SEPARAZIONE CONSENSUALE

La separazione consensuale deriva da un accordo nel quale i coniugi decidono di interrompere la convivenza e di regolare i rapporti personali ed economici tra loro ( come l’affidamento dei figli, il contributo al mantenimento per i figli, la disponibilità della casa coniugale, che viene assegnata al genitore collocatario con i figli, eventuale previsione di assegno di mantenimento per il coniuge economicamente debole).

Raggiunto l’accordo, bisogna poi dargli un’efficacia legale e vi sono due distinte vie:

  1. le condizioni concordate possono essere riportate in un ricorso che viene firmato dalle parti e depositato dall’ Avvocato in Tribunale. Il Giudice fisserà poi un’udienza, che di solito è a trattazione scritta e poi vi sarà l’omologa del Tribunale e dunque il provvedimento finale.
  2. le condizioni concordate posso essere formalizzate con la negoziazione assistita che si firmerà presso lo studio legale in presenza dei rispettivi legali. Saranno poi gli avvocati a dare seguito agli adempimenti successivi, senza l’intervento del Tribunale. La negoziazione assistita sarà meglio trattata in dettaglio in altro articolo.