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Avvocato per Separazioni a Roma

La separazione è un momento delicato e complesso della vita familiare, che comporta importanti conseguenze sia personali che patrimoniali. Rappresenta la  sospensione degli effetti del matrimonio e può essere consensuale – quando i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni – oppure giudiziale, nel caso in cui non vi sia intesa e la decisione venga rimessa al Tribunale.

Attraverso la separazione vengono regolati aspetti fondamentali quali:

  • l’affidamento e il mantenimento dei figli;
  • l’assegnazione della casa coniugale;
  • l’eventuale assegno di mantenimento per il coniuge;
  • la gestione dei rapporti patrimoniali.

Lo studio legale Leone offre assistenza legale personalizzata in tutte le fasi del procedimento, con l’obiettivo di tutelare i diritti degli assistiti e, al contempo, ridurre i conflitti, privilegiando – ove possibile – soluzioni condivise.

Nella separazione consensuale il ricorso è presentato da entrambi i coniugi (che possono essere rappresentati da un unico legale o ciascuno con il proprio legale di fiducia) e riporterà le condizioni di separazioni condivise tra i coniugi. Il Tribunale procederà ad omologare tale accordo consensuale.

Nella separazione giudiziale invece, in mancanza di accordo, un coniuge potrà presentare in Tribunale ricorso per separazione giudiziale chiedendo al Tribunale di decidere sulle condizioni di separazione (affido dei minori, assegnazione della casa coniugale, collocazione dei minori, determinazione di assegno di mantenimento in favore dei minori e del coniuge avente diritto…). Anche nel corso di un giudizio di separazione giudiziale si può raggiungere un accordo e in tal caso la separazione si trasformerà da giudiziale in consensuale.

Nella separazione giudiziale può anche richiedersi l’addebito (ovvero imputare “la colpa” della separazione ad un coniuge), che il Tribunale potrà riconoscere in sentenza. La più importante conseguenza che deriva dall’addebito della separazione in sentenza è il venir meno dell’obbligo del mantenimento in favore del coniuge che ne avrebbe diritto.

L’assegno di mantenimento corrisposto in favore dei figli non può essere dedotto nella dichiarazione dei redditi, contrariamente a quello corrisposto in favore del coniuge, in quanto il coniuge beneficiario dovrà dichiararlo fiscalmente e provvedere al pagamento delle relative “tasse”.

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