Quando una coppia di genitori siano essi coniugati o solo conviventi decidono di interrompere la convivenza si dovranno tutelare i figli minori e pertanto prendere delle decisioni che li tutelino:
- stabilire la loro collocazione con l’uno o l’altro genitore;
- assegnare la casa famigliare al genitore collocatario dei figli;
- definire il regime di affido di solito condiviso, ma in casi ove ne sussista la necessità disporre affido esclusivo ad un solo genitore;
- disciplinare i tempi di frequentazione dei minori con l’altro genitore non collocatario (frequentazione ordinaria infrasettimanale e fine settimana alterni) oltre che per le festività e le vacanze estive);
- determinare il contributo mensile al mantenimento per i figli minori o non economicamente autosufficienti a carico del genitore non collocatario, somma che verrà determinata tenendo in considerazione il reddito e la capacità economica/patrimoniale dell’obbligato.
Oltre al contributo al mantenimento i genitori dovranno sostenere di solito al 50% le spese straordinarie per i figli (mediche, libri scolastici, spese universitarie, …). Questo potrà essere definito o con un accordo o con un giudizio in caso di disaccordo dei genitori.
Passaporto, consenso all’espatrio o casi di necessità del consenso di entrambi i genitori. In tutti i casi in cui è necessario il consenso di entrambi i genitori e uno dei due ometta di esprimerlo (ad esempio in caso di consenso necessario per iscrizione del minore a scuola, o per una cura sanitaria o per un documento di identità) ci si potrà rivolgere al Giudice tutelare, il quale valutato l’interesse del minore si potrà esprimere sostituendosi alla volontà del genitore che non presta il consenso.
Riconoscimento della paternità. A tutela del minore che non sia stato riconosciuto alla nascita dal padre si potrà richiedere in giudizio di dichiarare il rapporto di filiazione. Oggi la prova della paternità, come noto, è facilmente acquisita con il test del DNA, e ove tale prova sia positiva si potrà aggiungere il cognome del padre a quello della madre. Per la madre ne deriverà un diritto ad ottenere il contributo al mantenimento in favore del minore dal padre.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nei casi in cui la condotta di un genitore è pregiudizievole per i figli minori, si potrà ricorrere al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per richiedere la decadenza della responsabilità genitoriale. La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno l’obbligo di mantenimento dei figli.
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