Le unioni civili sono state introdotte in Italia con la Legge n. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà). Si tratta di una forma di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, con diritti e doveri simili a quelli del matrimonio, ma con alcune differenze.
Come si costituiscono
- Si celebrano davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
- Si forma così un “vincolo giuridico” registrato nei registri dello stato civile.
Diritti e doveri
Gli uniti civilmente hanno:
- diritto alla pensione di reversibilità;
- obbligo reciproco di assistenza morale e materiale;
- possibilità di scegliere un cognome comune;
- diritti successori equiparati al matrimonio.
Differenze con il matrimonio
- Non è previsto l’istituto dell’adozione congiunta, anche se la giurisprudenza ha riconosciuto in alcuni casi la stepchild adoption.
- Non esiste il riferimento alla “fedeltà” tra i doveri.
Scioglimento
Lo scioglimento dell’unione civile avviene con una procedura simile al divorzio, davanti al giudice o con negoziazione assistita/accordo in Comune.
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