La separazione consensuale deriva da un accordo nel quale i coniugi decidono di interrompere la convivenza e di regolare i rapporti personali ed economici tra loro ( come l’affidamento dei figli, il contributo al mantenimento per i figli, la disponibilità della casa coniugale, che viene assegnata al genitore collocatario con i figli, eventuale previsione di assegno di mantenimento per il coniuge economicamente debole).
Raggiunto l’accordo, bisogna poi dargli un’efficacia legale e vi sono due distinte vie:
- le condizioni concordate possono essere riportate in un ricorso che viene firmato dalle parti e depositato dall’ Avvocato in Tribunale. Il Giudice fisserà poi un’udienza, che di solito è a trattazione scritta e poi vi sarà l’omologa del Tribunale e dunque il provvedimento finale.
- le condizioni concordate posso essere formalizzate con la negoziazione assistita che si firmerà presso lo studio legale in presenza dei rispettivi legali. Saranno poi gli avvocati a dare seguito agli adempimenti successivi, senza l’intervento del Tribunale. La negoziazione assistita sarà meglio trattata in dettaglio in altro articolo.